DIRETTIVA AI SENSI DEL R.D. 523/1904. ATTIVITA’ ANTROPICHE LUNGO I CORSI D’ACQUA.

La presente Direttiva intende esplicitare nel dettaglio le attività antropiche vietate a ridosso dei corsi d’acqua, ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, ad oggi ancora vigente e applicato, che individua un complesso di azioni in capo all’autorità competente finalizzate alla corretta gestione del Demanio Fluviale.

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