La presente Direttiva intende esplicitare nel dettaglio le attività antropiche vietate a ridosso dei corsi d’acqua, ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, ad oggi ancora vigente e applicato, che individua un complesso di azioni in capo all’autorità competente finalizzate alla corretta gestione del Demanio Fluviale.